A Casa di Lucia | LA COSTITUZIONE ITALIANA
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LA COSTITUZIONE ITALIANA

Vi siete mai chiesti quale sia stata la genesi della nostra Costituzione? Certo, sappiamo (o per lo meno spero che in molti di noi lo sappiano) che fu promulgata dopo la fine del secondo conflitto mondiale e che fu redatta in seguito al referendum Repubblica- Monarchia che vide per la prima volta nelle urne al voto anche le donne.

Ma quanti di voi sanno cosa avvenne in seno all’Assemblea Costituente incaricata di redigerla?

Beh, provate a immaginare un paese in ginocchio, circondato da macerie e memore di 20 anni di dittatura e 6 di bombe, fame e morte.

Il nostro era all’epoca un paese profondamente scosso e soprattutto diviso in due: moltissimi i cattolici contrari al Duce in cerca di una dimensione democratica, altrettanto numerosa la massa di proletari socialisti e comunisti che avevano sfidato il regime e che con la caduta di questo speravano nella costruzione di una società più egualitaria. I costituenti chiamati a redigere la carta fondamentale furono eletti nel corso del referendum monarchia-repubblica e rappresentarono la fotografia politica e sociale del paese dell’epoca.

Per la cronaca, su un totale di 556 membri dell’Assemblea costituente, le donne elette furono solo 21:

9 della Democrazia cristiana,

9 del Partito comunista,

2 del Partito socialista,

1 del partito dell’Uomo qualunque (un partito liberal-conservatore destinato a sparire poco tempo dopo).

Di queste ventuno deputate, cinque fecero parte della cosiddetta Commissione dei 75, incaricata di scrivere materialmente il testo della Costituzione.

Comunque un successo, se si considera il ruolo ancora fortemente marginale della donna nella società dell’epoca, in cui perdurava uno stampo decisamente patriarcale.

Oggi sappiamo che il primo articolo della Costituzione recita “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“.

Niente di più semplice e chiaro per noi, abituati da 80 anni all’uso anche semplicemente utilitaristico di questi termini.

In realtà quella frase minima “fondata sul lavoro” sin dall’inizio fu oggetto di non poche battaglie e critiche in seno alla Costituente.

“…credo perciò che questo capitolo debba essere intitolato «Norme generali», e la Repubblica definita: «Repubblica di lavoratori».

Il 17 Marzo 1947 nella seduta pomeridiana, il socialista siciliano onorevole Mancini pronunciò queste parole.

Va da sé che, se fosse stato approvato questo testo, tutti i diritti ed i doveri sanciti nella Costituzione sarebbero stati limitati ad una certa categoria di persone –i lavoratori– ad esclusione di tutti gli altri.

L’equilibrio dei poteri sarebbe stato del tutto diverso da quello che conosciamo oggi, perché l’esercizio dei diritti politici (votare ed essere eletti) sarebbe stato appannaggio dei soli lavoratori.

Ad oggi sappiamo che i delegati socialisti e comunisti furono compatti nel proporre e chiedere all’Assemblea una formulazione dell’articolo 1 che richiamasse il ruolo centrale dei lavoratori nella Repubblica appena nata.

Togliatti –all’epoca segretario del Partito Comunista– negò “anzitutto che l’espressione «lavoratori» avesse un carattere limitativo; se vi è questo timore, si può usare la formula «lavoratori di tutte le categorie», oppure «lavoratori del braccio e della mente»”.

Il deputato Nobile fu invece dell’avviso che “il comma dell’articolo sia pleonastico, in quanto è impossibile pensare ad una società moderna che non sia basata sul lavoro”.

Alla fine fu trovata una soluzione di compromesso che accolse anche le istanze socialiste. Il primo comma –la prima frase– dell’articolo 1 come abbiamo visto infatti recita:

L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro”.

Questo compromesso fu indicativo di un processo che portò alla stesura dell’intero testo costituzionale. Già dalla formulazione del primo articolo emersero forti le tre anime del processo costituente italiano: l’anima cristiana, quella liberale e quella socialista. Nella lettura dell’intero testo costituzionale si riconosce in modo limpido il fatto che la nostra Costituzione sia stata il risultato dell’incontro di queste tre importanti tradizioni politiche.

Piero Calamandrei, professore universitario e forse il più famoso costituzionalista presente in Assemblea, commentò: “io come giurista mi domando: quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire?

Più che un concetto giuridico, si tratta infatti di un concetto di natura politica.

L’articolo 1 prescrive anche che la sovranità appartiene al popolo: l’Assemblea Costituente si preoccupò di porre dei limiti –stringenti– a chi veniva eletto e si occupava, in un determinato momento, di governare la Repubblica. Gli strumenti che sono stati inseriti per limitare il potere del Governo sono quelli tradizionali delle democrazie che seguono la cosiddetta separazione dei poteri: il potere legislativo (il Parlamento), il potere esecutivo (Governo) ed il potere giudiziario (i giudici) sono tra di loro separati ed indipendenti.

Aldo Moro, ricordando l’esperienza fascista e cercando appunto un modo per evitare che gli estremismi potessero riprendere il potere attraverso un uso distorto del metodo democratico, insistette in Assemblea per inserire questo limite all’esercizio del potere proprio nell’articolo 1.

Fummo noi, io ed alcuni colleghi, nell’ambito della prima Sottocommissione, che chiedemmo che vi fosse una indicazione di questo genere, la quale servisse a precisare in modo inequivocabile, dopo la dura esperienza fascista, che la sovranità dello Stato è un potere che trova il suo fondamento e il suo limite nell’ambito dell’ordinamento giuridico formato appunto dalla Costituzione e dalle leggi”.

L’esercizio della sovranità da parte del popolo, restando nei limiti delle regole indicate dalla Costituzione, comporta anche l’accettazione del fatto che tutte le istanze devono considerarsi legittime se espresse all’interno dei limiti della Costituzione.

Accennavamo all’inizio di questo brano alle 21 donne elette: ebbene, anche loro furono di fondamentale importanza per la redazione di alcuni articoli fondamentali.

Furono loro che, insieme ad altri 70 deputati, contribuirono a tracciare il DNA del nostro ordinamento costituzionale e a posare le fondamenta dell’eguaglianza materiale tra uomini e donne. A partire, ovviamente, dalle parole «senza distinzione di sesso» che leggiamo nel comma 1 dell’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali“. Proseguendo nella lettura della Carta, troviamo molti altri riferimenti all’uguaglianza fra uomini e donne.

La nostra costituzione, a ben vedere, non è semplicemente un pezzo di carta con una serie di norme elencate bensì rappresenta il dna, la storia del nostro paese.

Qualcuno oggi obietta che sia obsoleta, che ricalchi in alcuni punti una società che man mano sta svanendo.

Credo invece che i costituenti, forti dell’esperienza fascista, della guerra, delle persecuzioni razziali e politiche, avessero ben chiari i rischi, di qualsiasi natura, in cui sarebbe incorso il paese nel futuro anche in seno ad una società completamente mutata e che pertanto abbiano predisposte delle regole fondamentali, da cui trarre spunto come vademecum per gli anni a venire.



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